1. L'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
a) ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati sul territorio;
b) adempimenti sanitari sui cani ricoverati;
c) servizio di pronto soccorso con reperibilità degli operatori durante l'arco delle ventiquattro ore tramite il servizio di urgenza ed emergenza medica 118;
d) adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
e) osservatorio epidemiologico;
f) eventuale ricovero di gatti o di altri animali di affezione.
5. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani tenendo conto dei
a) numero massimo di 200 cani per struttura;
b) fissazione di uno spazio minimo vitale di 10 mq per cane e di 5 mq per ogni cane in aggiunta;
c) predisposizione obbligatoria di spazi esterni adeguati;
d) apertura al pubblico per controlli e per adozioni;
e) specializzazione del personale delle strutture nella cattura e nel trattamento degli animali;
f) preparazione anche comportamentale dei cani all'adozione da parte di personale anche volontario formato a tal fine;
g) presenza di volontari di almeno un'associazione di cui all'articolo 2, comma 10.
6. Le strutture, pubbliche e private, di ricovero dei cani che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione e ai quali sono stati applicati i trattamenti previsti presso il canile sanitario od ospedale veterinario devono garantire buone condizioni di vita ai medesimi animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo trimestrale dei medici veterinari specializzati dell'azienda sanitaria locale competente.
7. La legge regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli elenchi comunali delle case famiglia per cani, per agevolare l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2-quinquies, nonché per la concessione e il rinnovo della licenza per ogni rifugio privato in base ai criteri minimi strutturali e gestionali di cui al comma 5 e alla verifica dell'attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani. La legge regionale provvede, altresì, alla costituzione e alla disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le aziende sanitarie
a) la diffusione della pratica della sterilizzazione chirurgica e farmacologica, della registrazione anagrafica e della microchippatura, l'incentivazione delle adozioni dei cani ospitati nei rifugi, il miglioramento delle condizioni dei canili;
b) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto con gli animali, basato sul rispetto della vita animale e sulla difesa del loro habitat;
c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle aziende sanitarie locali addette ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali.
11. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti,