Art. 6.
(Competenze delle regioni).

      1. L'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Competenze delle regioni). - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di

 

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entrata in vigore della presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di randagismo e predispongono i modelli dei libretti d'identità, ai sensi dell'articolo 2-quater.
      2.
Il Ministro della salute, con propri decreti, determina le caratteristiche dei dispositivi di identificazione di cui all'articolo 2-bis, stabilendo altresì modalità operative conformi, atte ad assicurare la completezza e la interoperabilità delle anagrafi canine con la banca dati canina nazionale.
      3. Al trattamento dei dati previsti dal comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
      4. Le regioni provvedono a disciplinare, con propria legge, il risanamento dei canili comunali che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario", in relazione alle esigenze territoriali e al tipo di prestazioni, e che garantiscono le seguenti funzioni:

          a) ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati sul territorio;

          b) adempimenti sanitari sui cani ricoverati;

          c) servizio di pronto soccorso con reperibilità degli operatori durante l'arco delle ventiquattro ore tramite il servizio di urgenza ed emergenza medica 118;

          d) adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

          e) osservatorio epidemiologico;

          f) eventuale ricovero di gatti o di altri animali di affezione.

      5. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani tenendo conto dei

 

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seguenti criteri minimi di vivibilità delle medesime strutture:

          a) numero massimo di 200 cani per struttura;

          b) fissazione di uno spazio minimo vitale di 10 mq per cane e di 5 mq per ogni cane in aggiunta;

          c) predisposizione obbligatoria di spazi esterni adeguati;

          d) apertura al pubblico per controlli e per adozioni;

          e) specializzazione del personale delle strutture nella cattura e nel trattamento degli animali;

          f) preparazione anche comportamentale dei cani all'adozione da parte di personale anche volontario formato a tal fine;

          g) presenza di volontari di almeno un'associazione di cui all'articolo 2, comma 10.

      6. Le strutture, pubbliche e private, di ricovero dei cani che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione e ai quali sono stati applicati i trattamenti previsti presso il canile sanitario od ospedale veterinario devono garantire buone condizioni di vita ai medesimi animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo trimestrale dei medici veterinari specializzati dell'azienda sanitaria locale competente.
      7. La legge regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli elenchi comunali delle case famiglia per cani, per agevolare l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2-quinquies, nonché per la concessione e il rinnovo della licenza per ogni rifugio privato in base ai criteri minimi strutturali e gestionali di cui al comma 5 e alla verifica dell'attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani. La legge regionale provvede, altresì, alla costituzione e alla disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le aziende sanitarie

 

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locali con responsabilità di azione sull'applicazione delle normative in materia di randagismo, di animali di affezione e sinantropi, di benessere e protezione degli animali.
      8. La legge regionale determina i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza, subordinando comunque la ripartizione dei fondi all'effettiva attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani nonché all'esito positivo dei controlli predisposti dalla regione stessa.
      9. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, in collaborazione con i responsabili della specifica area delle aziende sanitarie locali costituita ai sensi del comma 7 e sentite le associazioni animaliste e protezioniste che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
      10. Il programma di cui al comma 9 prevede interventi riguardanti:

          a) la diffusione della pratica della sterilizzazione chirurgica e farmacologica, della registrazione anagrafica e della microchippatura, l'incentivazione delle adozioni dei cani ospitati nei rifugi, il miglioramento delle condizioni dei canili;

          b) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto con gli animali, basato sul rispetto della vita animale e sulla difesa del loro habitat;

          c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle aziende sanitarie locali addette ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali.

      11. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti,

 

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accertate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.
      12. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni destinano una somma pari al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in base al numero di cani identificati e registrati nell'anagrafe canina e, previo controllo sull'attività svolta, agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
      13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo».